Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 -
Supplemento Ordinario n. 40
(Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in
avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal
seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis (Campo di applicazione). - 1. Il
presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte
salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni
del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al
trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15
maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del
codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate
nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio
1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita'
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica.
Art. 72-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli
sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi,
in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta'
chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici
cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo
di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione
di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento;
un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi). - 1.
Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998,
n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter
ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure
sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove
applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa la
manutenzione, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte
le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio
che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il
fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la
natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto
alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e
nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche'
dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la
salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies,
72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di
prevenzione). - 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita'
e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis,
provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura
dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto
mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di
priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies
e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di
un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni
che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non
esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con
metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e
rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure
appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche
e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze
chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo
a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed
adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione
all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di
pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,
di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori.
Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio
alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel
piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi,
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione e formazione per i
lavoratori). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21
e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo
di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione
dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e
16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio
di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte,
a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali
rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi
prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3
febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti). - 1. Sono vietate la
produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro
e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato,
o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale
sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate,
previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti
sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi
di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione
dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido
possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema
chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella
misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione
del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al
comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero
della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione
e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma
2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i
lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio
e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione
il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti
agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore
interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive particolari per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi,
in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera
analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli
per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un
valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i
lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre
i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto
a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio).
- 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella
sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita'
produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera
d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste
dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio
sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale
individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie
e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). - 1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi). - 1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per
lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1 e
le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono
altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei
valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies
e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in
relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti
chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla
Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o
piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato
di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di
proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la
valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di
lavoro".
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: "72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;".
Art. 4.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS1) CAS2) NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE3)
8 ore4) Breve
Termine5)
mg/m3 Ppm mg/m3 ppm
6) 7) 6) 7)
Piombo inorganico
e suoi composti 0,15
1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione"
indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e
si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20oC
e 101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e))
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come
media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e'
superiore a 0,075 mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel
sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen-
trazione per
l'esenzione
- - - -
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso
suoi sali
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso
e suoi sali
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso
sali
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale
Stato di origine | dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia |
---------------------------------------------------------------------
a) Valle d'Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
|Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca |
---------------------------------------------------------------------
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.